Dichiarazione annuale dei redditi personali- pensioni

(con particolare riferimento ai cittadini stranieri residenti in Albania)

Esiste una diffusa confusione in merito al trattamento giuridico dei pensioni, in particolare per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti nella Repubblica d’Albania, con riferimento all’obbligo di presentazione della Dichiarazione Annuale dei Redditi Personali (DIVA).

Tale confusione nasce principalmente per due ragioni.

In primo luogo, perché in molti casi l’ammontare del pensione supera la soglia minima di 1.200.000 ALL annui, soglia che nella prassi viene spesso percepita come un limite assoluto per l’obbligo di dichiarazione.
(Un’ironia amara: il loro pensione supera tale soglia, mentre il nostro salario medio spesso non la raggiunge… per fortuna che ce l’abbiamo.)

In secondo luogo, perché questi pensioni vengono percepiti come redditi di fonte estera, non collegati al sistema previdenziale albanese, e ciò genera il dubbio se debbano essere considerati imponibili o dichiarabili in Albania.

La questione se i pensionati stranieri debbano o meno essere tassati è un tema distinto e merita una trattazione separata.
Il presente articolo ha come unico obiettivo chiarire cosa prevede l’attuale normativa albanese.


Cosa prevede la Legge n. 29/2023 “Sull’imposta sul reddito”?

La Legge n. 29/2023, all’articolo 67 (Dichiarazione annuale dei redditi personali), stabilisce espressamente i casi in cui un individuo è obbligato a presentare la dichiarazione annuale e, in particolare, dispone che:

Un individuo è tenuto a presentare la dichiarazione annuale dei redditi personali quando i suoi redditi imponibili annui sono:
a) superiori a 1.200.000 ALL annui, da tutte le fonti; oppure
b) derivanti da rapporti di lavoro con più di un datore di lavoro, indipendentemente dall’importo del reddito; oppure
c) superiori a 50.000 ALL per ogni altro reddito non soggetto a ritenuta d’imposta a titolo definitivo, ai sensi del Capitolo V della presente legge.

Le principali incertezze interpretative riguardano i punti (a) e (c), ed in particolare il significato dell’espressione “redditi imponibili”.


Il pensione è un “reddito imponibile”?

La legge non fornisce una definizione esplicita del termine “reddito imponibile”. Tuttavia, da una lettura sistematica dell’intero testo normativo emerge chiaramente che il pensione non rientra in tale categoria.

1. Fonte del reddito – Articolo 4

L’articolo 4 (“Fonte del reddito”) elenca le categorie di redditi che possono costituire oggetto di imposizione, indipendentemente dall’aliquota o dalla modalità di tassazione. Alla fine dell’elenco è prevista anche una categoria generale:

“Redditi derivanti da qualsiasi altra attività svolta fisicamente nella Repubblica d’Albania”.

Tale disposizione fa riferimento a attività o operazioni svolte con finalità di lucro, esercitate fisicamente nel territorio della Repubblica d’Albania.
Il pensione non costituisce un’attività e non ha finalità di lucro, pertanto non può essere qualificato come fonte di reddito imponibile ai sensi di tale articolo.


2. Redditi non soggetti all’imposta – Articolo 11

L’articolo 11 della legge stabilisce espressamente che non sono soggetti all’imposta sul reddito personale:

“I redditi percepiti come risultato della partecipazione al sistema obbligatorio di previdenza sociale e sanitaria”.

Il pensione, quale beneficio che deriva direttamente dai sistemi di previdenza sociale, rientra pienamente in tale disposizione e, di conseguenza:

  • non è soggetto a tassazione;
  • non costituisce reddito imponibile;
  • non rileva ai fini delle soglie per l’obbligo di dichiarazione annuale

Dichiarazione annuale dei redditi personali- pensioni

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